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Art. 125

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La navigazione interna sul Reno, sui suoi affluenti e sui suoi canali collaterali, come pure sulle altre acque navigabili che collegano la Svizzera con il mare è parificata alla navigazione marittima nella misura in cui, nel presente titolo, disposizioni della presente legge sono dichiarate applicabili ad essa. Sono riservate le disposizioni legali particolari concernenti la navigazione interna.
  2. Sono considerate navi della navigazione interna le navi iscritte in un registro pubblico, provviste o no di mezzi propri di propulsione, aventi un dislocamento o una portata lorda di almeno quindici tonnellate, che sono adibite o destinate al trasporto professionale di persone o di cose.
  3. Le disposizioni della presente legge non sono tuttavia applicabili alla navigazione interna esercitata in virtù di una concessione federale.

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