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Art. 124a

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Perpatrimonio culturale subacqueo s’intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 par. 1 della Convenzione del 2 novembre 20011sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).
  2. È vietato distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo a partire da una nave svizzera.
  3. Chiunque, a partire da una nave svizzera, scopre un elemento del patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano trasmette la comunicazione all’USNM.
  4. L’USNM inoltra senza indugio la comunicazione all’Ufficio federale della cultura.

Footnotes

  1. RS 0.444.2

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