Perpatrimonio culturale subacqueo s’intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 par. 1 della Convenzione del 2 novembre 20011sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).
È vietato distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo a partire da una nave svizzera.
Chiunque, a partire da una nave svizzera, scopre un elemento del patrimonio culturale subacqueo o intende effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano trasmette la comunicazione all’USNM.
L’USNM inoltra senza indugio la comunicazione all’Ufficio federale della cultura.