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Art. 124

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui le merci sono arrivate o sarebbero dovute arrivare nel porto di destinazione.1
  2. Il Consiglio federale disciplina la procedura che dev’essere seguita per l’omologazione giudiziale in Svizzera di un regolamento d’avaria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343;FF 2014 211).

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