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Art. 123

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Salvi restando gli articoli 119 e 120, il capitano deve, per ogni caso d’avaria comune, specificare le circostanze nel giornale di bordo, precisando le misure prese e i beni sacrificati o danneggiati. Egli comunica tali dati il più presto possibile all’armatore.
  2. Il capitano deve provvedere all’accertamento e alla ripartizione delle spese e dei danni*(dispache)* al più tardi all’arrivo nel porto in cui il viaggio ha termine. A questo scopo egli deve, non appena giunto nel porto, rivolgersi all’autorità locale competente.
  3. Ogni interessato al regolamento d’avaria comune ha l’obbligo di mettere a disposizione dei liquidatori d’avaria i documenti giustificativi che sono in suo possesso.

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