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Art. 122

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. È avaria comune il pregiudizio straordinario cagionato da un sacrificio o da una spesa, volontariamente e ragionevolmente fatti per la salvezza della nave e del carico, allo scopo di preservare da un pericolo i beni impegnati in una spedizione marittima comune. L’avaria comune è sopportata in comune dalla nave, dal nolo e dalle merci a bordo.
  2. L’avaria comune è retta dalle regole di York e di Anversa1. Il Consiglio federale stabilisce quali siano le disposizioni e il tenore applicabili.2

Footnotes

  1. Ex nota soppressa dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC –RU 1974 1051].

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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