È avaria comune il pregiudizio straordinario cagionato da un sacrificio o da una spesa, volontariamente e ragionevolmente fatti per la salvezza della nave e del carico, allo scopo di preservare da un pericolo i beni impegnati in una spedizione marittima comune. L’avaria comune è sopportata in comune dalla nave, dal nolo e dalle merci a bordo.
L’avaria comune è retta dalle regole di York e di Anversa1. Il Consiglio federale stabilisce quali siano le disposizioni e il tenore applicabili.2
Footnotes
Ex nota soppressa dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC –RU 1974 1051]. ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.