Torna alla legge

Art. 121

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Alle conseguenze giuridiche in caso di urto fra navi sono applicabili le disposizioni della convenzione internazionale del 23 settembre 19101per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi. Come urto è parimente considerato qualsiasi avvenimento descritto nell’articolo 13 della predetta convenzione internazionale; le disposizioni della stessa sono applicabili per analogia all’urto o alla collisione di navi con altre cose mobili o immobili e al loro danneggiamento.2
  2. Le disposizioni della convenzione internazionale del 28 aprile 19893sull’assistenza sono applicabili alla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Il pagamento del compenso deve essere effettuato dal proprietario della nave assistita. Questi ha diritto di regresso verso gli aventi diritto sugli altri valori salvati, proporzionalmente alle loro parti rispettive.4

Footnotes

  1. RS 0.747.363.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

  3. RS 0.747.363.4

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1993 1703, 1997 562;FF 1992 II 1313).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.