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Art. 120

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il console che riceve una relazione di mare deve stendere un processo verbale, dal quale emergano nel modo più preciso possibile le circostanze che determinarono i fatti stessi.
  2. Il Consolato deve immediatamente trasmettere un esemplare del processo verbale all’USNM. Se la relazione di mare è consegnata all’autorità locale, il capitano deve trasmetterne una copia all’USNM.

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