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Art. 119

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Se la nave o il carico subisce un sinistro oppure se accade qualche altro fatto particolare, il capitano è tenuto a stendere una relazione di mare e a consegnarla al Consolato svizzero del primo porto di scalo o, non esistendovi un Consolato svizzero, all’autorità locale competente.
  2. Il console può procedere, a bordo della nave, a un’inchiesta amministrativa e agli interrogatori che reputa opportuni per chiarire i fatti.

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