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Art. 118

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Per la responsabilità del vettore e dei suoi ausiliari verso i passeggeri e per i loro bagagli, sono applicabili gli articoli 1 e 3 a 21 della Convenzione di Atene del 13 dicembre 19741relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, come pure, dopo la loro entrata in vigore, i relativi Protocolli del 19762e del 19903.4
  2. Prima dell’imbarco, il vettore deve rilasciare a ogni passeggero trasportato a bordo di una nave svizzera un biglietto di passaggio, nel quale devono essere indicati la data dell’emissione, il giorno previsto per la partenza, il nome e il tipo della nave, il porto di partenza e quello di destinazione, le condizioni di vitto e di alloggio a bordo, come pure il prezzo del passaggio.
  3. Il passeggero ha diritto al trasporto gratuito degli oggetti personali necessari per il viaggio. Per il bagaglio eccedente si presume, in mancanza di speciale accordo tra le parti, che il trasporto avvenga in virtù di uno speciale contratto di trasporto marittimo.
  4. Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni concernenti il trasporto di passeggeri con navi svizzere.

Footnotes

  1. RS 0.747.356.1

  2. RS 0.747.356.11

  3. Non ancora pubblicato nella RU.

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703178;FF 1992 II 1313).

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