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Art. 108

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il vettore deve, nel porto di caricazione, prendere le merci sotto paranco e, nel porto di scaricazione, consegnarle sotto paranco, a meno che il contratto o l’uso locale non preveda un altro modo di consegna.
  2. Se il luogo della caricazione o della scaricazione non è specificato nel contratto, queste operazioni sono eseguite nel luogo usuale determinato dal vettore.
  3. Se i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione della nave e il compenso di controstallìa non sono fissati nel contratto, essi sono stabiliti secondo l’uso locale.

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