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Art. 109

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il nolo non è dovuto, riservate le disposizioni degli articoli 88 e 89, se le merci non sono consegnate al destinatario o messe a sua disposizione nel porto di destinazione.
  2. Tuttavia, il nolo deve essere corrisposto integralmente quando la mancata consegna delle merci sia dovuta a fatto imputabile al caricatore o al destinatario oppure a un vizio proprio della merce, quando si tratti di merci scaricate, distrutte o gettate in mare durante il viaggio perché vietate o pericolose. .1
  3. Per gli animali periti in corso di viaggio, il nolo dev’essere corrisposto, in quanto il caricatore non provi che la morte degli animali è dovuta a colpa del vettore.

Footnotes

  1. Per. abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1965, con effetto dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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