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Art. 107

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Quando sono state imbarcate merci o cose il cui trasporto è vietato da leggi o convenzioni o che sono di natura infiammabile e esplosiva oppure altrimenti pericolose, senza che il vettore o il capitano abbia avuto conoscenza della loro natura o del loro condizionamento, il caricatore risponde d’ogni danno cagionato da tali merci o cose. Il capitano può, in ogni tempo e in ogni luogo, sbarcare, distruggere o rendere innocue tali merci o cose, senza che il vettore sia tenuto al risarcimento.
  2. Se tali merci o cose sono state imbarcate con il consenso del vettore o del capitano, in conoscenza della loro natura o del loro condizionamento pericolosi, esse possono, senza che il vettore sia tenuto al risarcimento, essere sbarcate, distrutte o rese innocue nello stesso modo, qualora costituissero un pericolo per la nave, le persone a bordo o il rimanente carico.

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