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Art. 106

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Prima dell’imbarco delle merci, il caricatore deve dichiarare per iscritto al vettore i seguenti dati sulle merci da trasportare:
    1. la quantità, il numero o il peso delle merci;
    2. le marche necessarie per l’identificazione delle merci;
    3. la natura e il condizionamento delle merci.
  2. Il caricatore è responsabile verso il vettore di ogni danno risultante da sue dichiarazioni inesatte sulle merci, anche se non gli è imputabile alcuna colpa, e verso gli altri aventi diritto al carico, se gli è imputabile una colpa.
  3. Se il caricatore ha fornito scientemente false dichiarazioni sulla natura o sul valore delle merci, il vettore non risponde per i danni alle merci né per altri svantaggi derivanti dalla inesattezza delle dichiarazioni del caricatore.

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