Torna alla legge

Art. 50

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. Le imprese di navigazione provvedono affinché le ispezioni e i controlli prescritti siano eseguiti tempestivamente e secondo le regole della tecnica.
  2. Per ogni battello di un’impresa di navigazione è tenuto un libro di bordo nel quale sono registrati:
    1. i risultati dei controlli e delle ispezioni prescritti;
    2. i lavori di manutenzione e di rinnovamento;
    3. i guasti tecnici durante l’esercizio e le misure adottate a questo riguardo.
  3. Il DATEC stabilisce i requisiti minimi relativi alle scadenze, al genere e all’ampiezza dei controlli e delle ispezioni periodici dei battelli, delle loro installazioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrutturali.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.