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OCB · Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori
Art. 51
Art. 50
Art. 52
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Art. 51
Art. 50
Art. 52
747.201.7
OCB
Federal Council Ordinance
1 mag 1994
Fonte originale
Le imprese di navigazione ritirano dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.
Non possono continuare a utilizzare impianti d’approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.
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