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Art. 51

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. Le imprese di navigazione ritirano dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.
  2. Non possono continuare a utilizzare impianti d’approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

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