747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Se non dispone delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari a eseguire determinati lavori di manutenzione, l’impresa di navigazione ricorre a terzi di comprovata competenza professionale per la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali.
La manutenzione è di responsabilità dell’impresa di navigazione. In particolare, essa si tiene informata sullo stato dei lavori di manutenzione.
Se la pianificazione, l’esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuate internamente non soddisfano i requisiti, l’autorità competente può ordinare il ricorso a terzi.
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