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Art. 47

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. Quando la sicurezza di circolazione o la sicurezza a bordo lo esigono, occorre installare impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione per garantire il collegamento tra il battello e la terra ferma e tra i battelli stessi.
  2. Tali impianti soggiacciono all’approvazione dei piani (art. 16).

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