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Art. 46

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. L’impresa di navigazione dispone di un piano d’emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza è convenuto con tali servizi.
  2. Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, il conduttore presta immediatamente aiuto quando individua segnali di soccorso o constata che un altro battello o una persona si trova in difficoltà.
  3. L’impresa di navigazione istruisce il personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, svolge regolarmente esercitazioni e registra la data, i partecipanti, il genere e la durata dell’esercitazione.
  4. Il DATEC disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza.

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