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Art. 48

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. In caso di condizioni nautiche difficili, occorre limitare la navigazione o sospenderla.
  2. Le imprese pubbliche di navigazione emanano norme per gli incroci dei loro battelli di linea in condizioni di scarsa visibilità. Qualora vi siano divergenze d’opinione, l’UFT decide definitivamente.

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