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Art. 45a

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. Le imprese di navigazione che impiegano vettori energetici particolari per la propulsione di battelli o l’esercizio di gruppi ausiliari nominano un capotecnico e almeno un suo sostituto.
  2. Il capotecnico e il suo sostituto non devono necessariamente essere impiegati presso l’impresa di navigazione.
  3. Le imprese di navigazione affidano al capotecnico la responsabilità degli aspetti rilevanti per la sicurezza che concernono l’esercizio e la manutenzione dei battelli e attribuiscono esplicitamente le relative competenze al capotecnico e al suo sostituto.
  4. In caso di guasti e incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prende le disposizioni necessarie.
  5. I capitecnici e i loro sostituti dispongono di una formazione adeguata nonché delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per l’utilizzo e la manutenzione di costruzioni, impianti e battelli.
  6. Il DATEC può emanare prescrizioni sulla formazione richiesta per i capitecnici e i loro sostituti.

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