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Art. 45

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. Il conduttore del battello esercita l’autorità di comando a bordo. Provvede alla quiete e all’ordine.
  2. L’autorità competente rilascia in base ad un esame teorico e pratico la licenza di condurre. Questa può essere vincolata a condizioni.
  3. Le imprese di navigazione titolari di una concessione federale notificano senza indugio all’UFT le modifiche degli effettivi dei conduttori di battello.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

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