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Art. 44

747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
  1. L’equipaggio dei battelli durante la navigazione dev’essere composto e istruito in modo da garantire la sicurezza delle persone a bordo.
  2. Sui battelli in stazionamento sui quali si trovano passeggeri l’equipaggio può essere adeguatamente ridotto.
  3. Il DATEC stabilisce l’effettivo minimo dell’equipaggio sui battelli.
  4. All’equipaggio delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia l’articolo 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l’articolo 41 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 20091sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.2
  5. Le persone designate dalle imprese di navigazione titolari di una concessione federale per effettuare i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre della qualifica corrispondente.3

Footnotes

  1. RS 742.141.2

  2. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

  3. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

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