747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
I battelli devono disporre di impianti di estinzione degli incendi costantemente pronti all’uso che consentano di combattere efficacemente ogni genere d’incendio.
L’attrezzatura di lotta antincendio minima comprende estintori portatili nonché pompe, tubi flessibili e condotte di estinzione.
I locali delle macchine e quelli del quadro elettrico devono essere provvisti di impianti fissi di estinzione degli incendi.
In caso di battelli alimentati da vettori energetici particolari, l’autorità competente decide in merito all’installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi. A tal fine tiene conto del pericolo d’incendio o di esplosione del rispettivo vettore energetico e delle installazioni presenti nei locali interessati.
Gli impianti di estinzione degli incendi devono essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d’avvertimento.
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