747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Ogni battello adibito al trasporto di passeggeri deve essere attrezzato con una quantità sufficiente di mezzi di salvataggio per l’equipaggio e per i passeggeri.
A bordo i mezzi di salvataggio devono essere custoditi in modo che in caso di necessità possano essere raggiunti facilmente e in modo sicuro e che la loro distribuzione sia possibile senza indugio. I mezzi di salvataggio ed eventuali mezzi ausiliari vanno sottoposti regolarmente a lavori di manutenzione.1
L’effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al 100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di navigazione.2
Il DATEC emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell’effettivo totale.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 911). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 911). ↩
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