747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
I battelli devono essere muniti di un’ancora di guardia.
I battelli che navigano su fiumi devono essere inoltre equipaggiati di un’ancora di poppa. Si può rinunciare all’ancora di poppa se il battello, in caso di guasto di un propulsore principale, può essere girato con la forza delle macchine.
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