747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
Le scale, le corsie e i pavimenti devono presentare una superficie sufficientemente resistente allo scivolamento.1
Le scale devono trovarsi all’interno della soprastruttura del battello ed essere provviste di corrimano da entrambi i lati.
I ponti all’aperto accessibili ai passeggeri devono essere circondati da un’impavesata o da una ringhiera di almeno 1 m di altezza, costruite in modo che i bambini piccoli non possano passarvi attraverso e cadere dal battello.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
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