747.201.7OCBFederal Council Ordinance1 mag 1994Fonte originale
I materiali impiegati negli interni come i materiali di rivestimento e d’isolamento e i pavimenti nonché l’arredamento stesso devono essere difficilmente infiammabili o incombustibili.1
Le vernici e le lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni devono essere difficilmente infiammabili o incombustibili. In caso d’incendio non possono sprigionare quantità pericolose di fumo né gas tossici.2
I battelli devono essere equipaggiati con un impianto di rivelazione d’incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L’impianto deve essere idoneo all’impiego a bordo di battelli.
Sono proibiti l’impiego e lo stoccaggio di combustibili liquidi con un punto d’infiammazione inferiore a 55 °C a fini di riscaldamento e illuminazione o per la cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido per uso domestico.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 15 mag. 2024 (RU 2024 173). ↩
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