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Commenti: Art. 34 | Omnilex
Law
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Art. 34
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Art. 34
747.201.7
OCB
Federal Council Ordinance
1 mag 1994
Fonte originale
Ogni battello deve disporre di uscite di soccorso dal sottocoperta e di vie di scampo, in modo da poter essere evacuato rapidamente e con sicurezza.
Le uscite di soccorso e le vie di scampo devono poter essere utilizzate in qualsiasi momento senza ostacoli.
Devono essere chiaramente marcate.
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OCB · Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori
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