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Art. 148g

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

1Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l’articolo 148h e gli operatori economici o gli importatori privati coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le disposizioni che li concernono della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1:

  1. articolo 4 e l’allegato I ivi menzionato;
  2. articoli 7–12; e
  3. articolo 25 e l’allegato IX ivi menzionato.

2. L’obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

3. D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione.

4. Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 3, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.2

5. Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

6. La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

  2. Correzione del 12 feb. 2019 (RU 2019 609).

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