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Art. 148h

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Ai fini della valutazione della conformità si applicano:
    1. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1; e
    2. l’allegato II della decisione n. 768/2008/CE2menzionato negli articoli 20–24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
  2. Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

  2. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

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