Torna alla legge

Art. 148f

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del fabbricante. Esso può superare il numero calcolato secondo l’allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un’unità.
  2. Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.