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Art. 51

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Le concessioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio.
  2. Le domande di concessione pendenti divengono prive d’oggetto.
  3. Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.
  4. Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
  5. Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere, deve essere sospeso o limitato l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione versa al concessionario un’adeguata indennità per il danno che ne risulta.

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