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Art. 52

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano segnatamente:1
  3. gli uffici federali incaricati dell’esecuzione, i loro compiti e la loro collaborazione con gli altri uffici interessati;
  4. i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone, delle cose e dei diritti importanti; 3.2 la procedura di approvazione dei piani; 4.3 le tasse per l’attività dell’Ufficio federale.
  5. I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 19644

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).

  3. 75Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).

  4. DCF del 25 feb. 1964.

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