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Art. 50

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. L’impresa per il quale non sia stata accordata una licenza o una concessione cantonale, deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presentare, all’ufficio competente per l’impianto del quale si tratta, una domanda di licenza o di concessione, corredata di tutte le indicazioni necessarie.
  2. Fino alla decisione sulla domanda, l’impresa può proseguire la costruzione o l’esercizio, salvo disposizione contraria dell’autorità competente ad accordare la licenza o la concessione.
  3. La licenza o la concessione dev’essere accordata, sempreché non ostino cause imperative d’interesse pubblico.

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