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Art. 49

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. I diritti acquisiti in virtù d’una licenza o d’una concessione cantonale sono riconosciuti conformemente al capoverso 2.
  2. Il titolare d’una licenza o d’una concessione cantonale è esente, durante la validità della stessa ma non oltre 50 anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, dall’obbligo di chiedere una concessione federale. Nel termine di 2 anni da quel momento, egli deve conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 4. I diritti e gli obblighi del titolare d’una licenza o d’una concessione di costruire e di esercitare un impianto di trasporto in condotta, conferita dal Cantone prima dell’entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati a suo svantaggio in virtù della stessa, se non per cause imperative d’interesse pubblico.
  3. Nel termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni trasmettono al Dipartimento tutti i documenti circa gli impianti considerati nell’articolo 1 capoverso 2 da essi autorizzati o conceduti.

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