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Art. 59

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente e delle altre prescrizioni in caso di costruzione, di esercizio e di manutenzione degli impianti a fune, mediante:
    1. la valutazione delle notifiche di cui all’articolo 56 e di altre informazioni rilevanti per la sicurezza;
    2. lo svolgimento di controlli concernenti la costruzione, l’esercizio e la protezione dell’ambiente;
    3. l’esecuzione di audit.1
  2. In casi fondati, può richiedere prove e perizie, nonché eseguire direttamente controlli per campionatura.2
  3. ** In caso di indizi concreti, può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi.
  4. Sorveglia il rispetto delle esigenze in materia ambientale in collaborazione con le autorità specializzate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

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