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Art. 60

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l’autorità di vigilanza esige che l’impresa di trasporto a fune proponga o adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l’esercizio con effetto immediato.1
  2. Se le misure proposte dall’impresa di trasporto a fune non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità può esigere che l’impresa proponga misure di più ampia portata oppure può prendere direttamente i provvedimenti adeguati.
  3. Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità ritira l’autorizzazione d’esercizio.2
  4. Se l’autorità di vigilanza constata che un componente infrastrutturale rilevante per la sicurezza, seppur utilizzato in modo conforme, può mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.3
  5. Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che riporta le misure adottate e i motivi, e informare l’opinione pubblica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

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