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Art. 58

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Su richiesta, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità di vigilanza:
    1. il conto d’esercizio;
    2. il bilancio;
    3. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi;
    4. il piano degli investimenti.
  2. Entro l’apertura dell’esercizio, essa presenta all’autorità di vigilanza i documenti di cui al capoverso 1 lettere b–d.
  3. ** Le imprese di trasporto a fune che ricevono indennità conformemente all’articolo 49 Lferr1o hanno ricevuto contributi conformemente all’articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:2
    1. conformemente alle disposizioni della sezione 7 LTV; e
    2. 3 conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale secondo l’articolo 35 capoverso 3 LTV e dall’UFT secondo l’articolo 35 capoverso 4 LTV.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

  3. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

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