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Art. 57

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:
    1. l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza;
    2. l’attestato di sicurezza;
    3. le prescrizioni d’esercizio;
    4. la documentazione concernente la manutenzione;
    5. i documenti e le prove di cui all’articolo 36a ;
    6. i documenti di cui all’articolo 37 capoverso 2.
  2. L’impresa è tenuta a conservare durante dieci anni i documenti di cui all’articolo 58.
  3. Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:
    1. i documenti di cui agli allegati III–VIII del regolamento UE sugli impianti a fune1;
    2. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell’ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.
  4. Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, l’obbligo di cui al capoverso 3 incombe all’importatore.
  5. La documentazione deve essere concepita in modo tale che i riferimenti ai relativi componenti siano inequivocabili.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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