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Art. 55

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Il proprietario di un impianto a fune il cui esercizio sia definitivamente sospeso è tenuto a rimuoverlo.
  2. Se l’impianto a fune si trova in uno stato che non ne consente più l’esercizio, il proprietario è tenuto a rimuovere senza indugio le funi e a presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione la domanda di smantellarlo.
  3. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide in che misura vada ripristinato lo stato anteriore.

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