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Art. 56

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità di vigilanza, annualmente e su domanda, i documenti di cui all’articolo 50. L’autorità di vigilanza stabilisce l’ampiezza delle registrazioni da presentare.
  2. Notifica immediatamente all’autorità di vigilanza:
    1. la fusione, la scissione o lo scioglimento;
    2. l’apertura di una procedura fallimentare o l’inoltro di un’istanza di sovraindebitamento;
    3. l’arresto dell’impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un anno.1
  3. ** L’impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all’autorità di vigilanza le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto.2
  4. ** In caso di eventi o di nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto, il fabbricante e il responsabile dell’immissione in commercio devono segnalare all’autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati.3
  5. In caso di eventi, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all’ordinanza del 17 dicembre 20144concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

  4. RS 742.161

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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