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Art. 54

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Se l’impresa di trasporto a fune non dispone delle conoscenze e delle apparecchiature necessarie a eseguire determinate attività di manutenzione, delega queste ultime a terzi, la cui competenza professionale è stata comprovata.
  2. Se l’impresa di trasporto a fune si rivolge a terzi, deve disporre anche delle informazioni in mano a questi ultimi.
  3. Se la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all’impresa non è sufficiente, l’autorità di vigilanza può ordinare di ricorrere a terzi.
  4. L’autorità di vigilanza può ordinare che un organo di controllo accreditato esegua un controllo non distruttivo delle funi.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

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