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Art. 48

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impianto a fune può essere messo in funzione solo se:
    1. il capotecnico o il suo sostituto sono costantemente raggiungibili e almeno uno dei due può essere sul posto entro un’ora;
    2. il personale addetto alla manovra dell’impianto e dei veicoli e all’assistenza ai passeggeri è in servizio; e
    3. le condizioni meteorologiche lo consentono.
  2. Se la sicurezza non è più garantita il servizio è sospeso.
  3. ** Le persone che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l’esercizio dell’impianto o altre persone non sono trasportate.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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