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Art. 49

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Per il trasporto di merci pericolose si applicano le disposizioni:

  1. dell’ordinanza del 31 ottobre 20121sui mezzi di contenimento per merci pericolose; e
  2. dell’ordinanza del 31 ottobre 20122concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

Footnotes

  1. RS 930.111.4

  2. RS 742.412

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