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Art. 47

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto e ne comunica i nominativi all’autorità di vigilanza.
  2. Assicura che il capotecnico e il suo sostituto dispongano durevolmente delle conoscenze necessarie nel loro settore di attività; in particolare assicura che siano sempre informati sulle regole riconosciute della tecnica come pure sulle prescrizioni e norme applicabili.

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