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Art. 47a

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

L’autorità di vigilanza vieta a una persona, a tempo indeterminato, di esercitare l’attività di capotecnico, ovvero di sostituto del capotecnico, se:

  1. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza;
  2. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe compromettere l’idoneità a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza;
  3. per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell’attività rilevante per la sicurezza.

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