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Art. 46c

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Per gli impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale di costruzione e d’esercizio, i Cantoni emanano prescrizioni concernenti la formazione e l’esperienza d’esercizio dei capitecnici e dei loro sostituti. A tale scopo, consultano preventivamente il servizio tecnico di controllo del CITS e l’associazione Funivie Svizzere.

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