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Art. 46

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Il capotecnico deve possedere le conoscenze e l’esperienza necessarie all’esercizio e alla manutenzione di costruzioni, impianti e veicoli.
  2. Assume la responsabilità operativa per gli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza nella misura in cui l’impresa di trasporto a fune gli ha attribuito le relative competenze e messo a disposizione le relative risorse.
  3. Non deve subire conseguenze negative a causa del regolare adempimento dei compiti affidatigli nel rapporto d’impiego.
  4. Può assumere anche la funzione di capo dell’esercizio.
  5. Designa il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione e attesta che l’istruzione del personale è adeguata. La designazione e le attestazioni devono essere costantemente aggiornate.
  6. l capotecnico può affidare la responsabilità operativa a un sostituto solo nella misura in cui quest’ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrispondenti e vanta sufficiente esperienza.
  7. In caso di guasti o incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prendono le necessarie disposizioni.

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