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Art. 46a

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. I capitecnici di impianti soggetti a concessione federale devono:
    1. possedere un attestato professionale federale di specialista degli impianti di trasporto a fune; e
    2. disporre di due anni di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune.
  2. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione può riconoscere attestati equivalenti conseguiti all’estero1.

Footnotes

  1. I fornitori di servizi che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681 ) oppure della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS;RS 0.632.31 ) devono dichiararsi all’autorità competente in conformità con la procedura stabilita nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01 ).

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