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Art. 45

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impresa di trasporto a fune può affidare l’esercizio e la manutenzione esclusivamente a personale formato a tal fine, la cui idoneità è stata verificata e che ha dimestichezza con l’impianto a fune e la sua manovra.
  2. In caso di indizi concreti, l’impresa di trasporto a fune controlla lo stato di salute del personale cui sono affidati compiti rilevanti ai fini della sicurezza.
  3. L’effettivo del personale deve essere in grado di garantire un esercizio sicuro e una manutenzione conforme alle prescrizioni.
  4. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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